Lo Statuto del JRC Radio Club

ART. 1 – COSTITUZIONE E FINALITA’

Nell’ambito delle attività sociali e culturali per il personale dipendente della Commissione Europea è costituita l’Associazione Culturale “JRC Radio Club conformemente al “Regolamento per il riconoscimento dei Club e delle altre Associazioni del Personale presso il CCR di Ispra” (Rif. Ares (2017)135431 – 11/01/2017) redatto dal CO.P.A.S. (Comitato Paritetico per le Attività Sociali) del CCR di Ispra, e conformemente alle leggi italiane vigenti.

L’Associazione, che con cadenza annuale riferisce al CO.P.A.S. sulla propria corretta gestione finanziaria e sul proprio operato, ha per oggetto lo sviluppo e la diffusione di attività connesse alle tecniche radioamatoriali, inteso come mezzo di formazione tecnologica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività divulgativa, ricreativa o di ogni altro tipo idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature radioamatoriali, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica della disciplina sopra indicata. Nella propria sede l’Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci.

L’Associazione può svolgere anche attività accessorie purché svolte nel rispetto dei fini istituzionali e conformemente alle disposizioni di legge. Può altresì collaborare con altre associazioni, istituzioni ed enti pubblici o privati, anche esteri, e istituire gruppi di lavoro, chiamandovi a partecipare esperti anche esterni all’Associazione. L’Associazione può inoltre realizzare tutte quelle attività ritenute opportune dal Consiglio Direttivo per il conseguimento dell’oggetto sociale, purché queste non vengano mai realizzate a fine di lucro, ma solo nei limiti delle effettive esigenze dell’Associazione.

L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuita delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio. Durante la vita del l’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L’Associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle normative che regolano l’attività radiantistica in Italia, che costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto.

ART. 2 – SEDE E DURATA DELL’ATTIVITA’ SOCIALE

L’Associazione Culturale JRC Radio Club, ha sede a Ispra (VA) in Via Enrico Fermi 2749 presso il CCR di Ispra. (l’eventuale cambiamento di indirizzo della sede nell’ambito dello stesso Comune non comporterà alcuna variazione allo Statuto o al Regolamento).

La sua attività ordinaria si svolge presso la suddetta sede (esercizio sociale: dal 1 gennaio al 31 di dicembre di ogni anno); attività straordinarie dell’Associazione svolte fuori sede dovranno essere autorizzate e coordinate dal Consiglio Direttivo. La durata di attività è illimitata fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 del presente Statuto in tema di scioglimento dell’Associazione.

ART. 3 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • le quote associative e le sovvenzioni ordinarie e straordinarie del CO.P.A.S.
  • eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio dell’anno precedente
  • eventuali erogazioni o donazioni effettuate da enti e privati
  • ogni altro provento che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

La gestione finanziaria avviene entro i limiti del bilancio preventivo approvato dall’Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo, può effettuare spese anche al di fuori di quanto previsto purché preventivamente deliberate a maggioranza dal Consiglio stesso.

ART. 4 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e due Revisori dei conti.

ART. 5 – ASSOCIATI

Sono Soci “interni” coloro che appartengono alle seguenti categorie:

  • il personale statutario della Commissione Europea (funzionari, agenti temporanei, agenti contrattuali che lavorano al CCR di Ispra), i loro consorti ed i loro figli
  • il personale non-statutario della Commissione Europea (esperti nazionali distaccati, borsisti, stagisti, visitatori scientifici in servizio presso il CCR), i loro consorti ed i loro figli
  • i pensionati della Commissione Europea, i loro consorti ed i loro figli.

Sono considerati “consorti” anche i partner non coniugati già riconosciuti dagli organi della Commissione Europea e perciò beneficiari dei relativi assegni familiari.

Possono essere ammessi all’Associazione Soci “esterni” (che non dipendono cioè attivamente dalle Istituzioni Comunitarie); il numero di questi ultimi non deve tuttavia superare la metà meno uno della totalità dei Soci.

Gli aspiranti Soci devono condividere le finalità dell’Associazione. Successivamente all’ammissione, deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, perfezionano l’iscrizione comunicando i propri dati all’Associazione nel rispetto delle leggi sulla privacy vigenti, sottoscrivendo l’accettazione delle regole contrattuali dell’Associazione (Regolamento) e versando la quota stabilita (per i Soci “esterni” la cifra è superiore poiché per i Soci “esterni” non viene percepito alcun finanziamento dal CO.P.A.S.). Durante il periodo associativo sono chiamati a partecipare attivamente alla vita dell’Associazione e sono vincolati a rispettare il presente Statuto e il Regolamento dell’Associazione che è parte integrante dello Statuto stesso. L’eventuale delibera negativa del Consiglio Direttivo all’accettazione a Socio di un candidato è insindacabile.

L’associazione può accogliere soci sprovvisti di Licenza di Radioamatore. Tutti i soci devono impegnarsi per iscritto ad effettuare l’utilizzo degli impianti radio seguendo la normativa vigente.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

La quota di iscrizione ed i contributi associativi non sono trasmissibili o rimborsabili. La mancata frequentazione non dà diritto a proroghe del regolare periodo associativo.

Sia i Soci “interni” che quelli “esterni”, purché maggiorenni, hanno diritto di voto sia nell’assemblea ordinaria che in quella straordinaria.

La qualifica di Socio può essere persa in seguito a gravi motivi riconosciuti e comunicati al Socio interessato dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 – ASSEMBLEA DEI SOCI: DIRITTO DI VOTO E CONVOCAZIONE

L’Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci che siano in regola con i doveri derivanti dall’iscrizione all’Associazione e può riunirsi anche fuori dalla sede sociale. Tutti i Soci hanno diritto di intervento e i Soci maggiorenni diritto di voto in proprio o per delega scritta.

Un Socio, anche se è membro del Consiglio Direttivo, può rappresentare al massimo due Soci.

L’Assemblea dei Soci si riunisce dietro convocazione del Presidente:

  • in seduta ordinaria all’inizio di ogni anno per l’approvazione del bilancio e per eleggere i membri del Consiglio Direttivo,
  • in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta al Consiglio Direttivo stesso da almeno un terzo dei Soci.

L’avviso di convocazione scritto deve essere comunicato ai Soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza e con l’indicazione dell’ordine del giorno. È valida la convocazione dell’assemblea tramite avviso affisso nei locali che l’Associazione utilizza per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e tramite e-mail.

ART. 7 – VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto a partecipare. La seconda convocazione può essere indetta, con il medesimo avviso, ma non meno di due ore dopo la prima.

Sia in prima che in seconda convocazione le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Il verbale di ogni assemblea deve restare affisso presso la sede sociale per almeno 20 giorni dalla data dell’assemblea ed inviato via e-mail a tutti i Soci.

ART. 8 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

I compiti dell’Assemblea dei Soci sono:

  1. procedere all’elezione del Consiglio Direttivo all’inizio di ogni anno,
  2. deliberare in merito al bilancio consuntivo e preventivo presentato dal tesoriere,
  3. deliberare sulle eventuali modifiche allo Statuto dell’Associazione,
  4. discutere sugli argomenti posti all’ordine del giorno,
  5. qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci, deliberare in merito alla revoca del Consiglio Direttivo (con maggioranza di almeno tre quarti dei voti).

Il Segretario redige il verbale della riunione che deve essere sottoscritto da Segretario e Presidente dell’assemblea.

ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri con le seguenti cariche: Presidente; Vice-Presidente; Tesoriere; Segretario; Consigliere.

I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti durante l’Assemblea dei Soci all’inizio di ogni anno. Il Consiglio Direttivo poi stabilisce come distribuire le cariche al suo interno. Il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario devono essere obbligatoriamente Soci “interni”. Il Vice-Presidente ed il Consigliere possono essere Soci “esterni” (la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere composta da Soci “interni”).

Tutte le cariche sono puramente onorifiche e non danno diritto a compensi ma eventualmente solo a rimborsi di spese. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica un anno e possono essere rieletti.

Nel caso di dimissioni di uno o al massimo di due dei suoi membri, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere per cooptazione all’integrazione dell’organo sociale dandone comunicazione ai Soci. I membri cooptati resteranno in carica fino alla prima Assemblea ordinaria che provvederà a nominare i nuovi membri. La cooptazione non si applica per la carica di Presidente per l’elezione del quale deve essere convocata assemblea straordinaria. In caso di dimissioni di più di due membri del Consiglio Direttivo deve essere convocata assemblea straordinaria.

Il Consiglio Direttivo è responsabile in solido della gestione finanziaria dell’Associazione ed è tenuto ad agire secondo i principi di trasparenza e buona condotta. Si riunisce periodicamente e assume delibere a maggioranza assoluta.

IL PRESIDENTE: Ha la rappresentanza legale dell’Associazione, firma gli atti e i provvedimenti, con potestà di delega; può:

  • aprire conti correnti, fare operazioni bancarie in nome dell’Associazione e rilasciare procure;
  • rilasciare quietanze e concludere contratti;
  • stare in giudizio per conto e a spese dell’Associazione.

Adotta tutti i provvedimenti a carattere d’urgenza con l’obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo, convoca e presiede l’Assemblea dei Soci per le sedute ordinarie e straordinarie nonché le riunioni del Consiglio Direttivo.

IL VICE-PRESIDENTE: È di supporto al Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, assume le funzioni direttive del Presidente in sua assenza o impedimento. La carica di Vice-Presidente può essere affidata ad un Socio “esterno”.

IL TESORIERE: Si occupa della tenuta del registro dei Soci e dei libri contabili, si incarica dell’esazione delle entrate e dell’esecuzione dei pagamenti secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo, gestisce il conto bancario e il registro di piccola cassa per le spese in contanti. Redige il bilancio preventivo e consuntivo da presentare al’Assemblea dei Soci e da sottoporre al CO.P.A.S..

IL SEGRETARIO: Redige i verbali delle riunioni e ne tiene il registro; si occupa della comunicazione tra Consiglio Direttivo e Soci (posta elettronica o WhatsApp), ed è l’interfaccia dell’Associazione con l’esterno.

IL CONSIGLIERE: Svolge funzioni di supporto del Consiglio Direttivo ed è chiamato ad intervenire qualora vi siano delle controversie.

ART. 10 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione:

  1. delibera sulle domande di ammissione degli associati e sull’esclusione dei Soci;
  2. stabilisce l’ammontare delle quote associative annuali;
  3. predispone il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre dell’Assemblea dei Soci;
  4. organizza le manifestazioni inerenti all’attività dell’Associazione;
  5. prende tutti i provvedimenti ordinari e straordinari necessari per lo svolgimento della attività dell’Associazione, compresa l’attribuzione di compiti specifici ai Soci volontari;
  6. si occupa di veicolare l’informazione al personale del CCR (attraverso il CLP, Consiglio Locale del Personale) riguardo le attività annuali;
  7. redige il Regolamento necessario per il funzionamento organico dell’Associazione che viene presentato all’Assemblea dei Soci durante la riunione annuale.

Nei 20 giorni successivi all’assemblea i Soci potranno proporre eventuali modifiche al Regolamento che verranno valutate in assemblea straordinaria. In assenza di modifiche proposte il Regolamento si considererà ratificato alla scadenza dei 20 giorni dalla presentazione e sarà vincolante per tutti i Soci.

ART. 11 – REVISORI DEI CONTI

Vengono eletti durante l’Assemblea dei Soci all’inizio di ogni anno e hanno il compito di controllare e sottoscrivere il bilancio da far pervenire al CO.P.A.S.; non possono far parte del Consiglio Direttivo.

ART. 12 – RESPONSABILITA’

L’Associazione contrae, di prassi, assicurazione infortuni e di responsabilità civile per ogni associato per danni connessi alla regolare attività di Socio.

ART. 13 – MODIFICHE DELLO STATUTO

Eventuali modifiche al presente Statuto vanno sottoposte al CO.P.A.S. per approvazione almeno con 60 giorni di anticipo dopo di che devono essere presentate dell’assemblea straordinaria che potrà a sua volta approvarle con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 14 – SCIOGLIMENTO

Per deliberare sull’eventuale scioglimento dell’Associazione può essere convocata un’apposita assemblea con mozione di almeno un terzo dei Soci. La proposta di scioglimento può essere approvata dall’Assemblea dei Soci con una maggioranza di almeno tre quarti dei voti.

In caso venga deliberato lo scioglimento, l’Assemblea dei Soci provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Fondi inutilizzati ricevuti dal CO.P.A.S. devono essere restituiti. Il patrimonio sociale residuo al termine dell’operazione di liquidazione sarà devoluto ad un’altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

ART. 15 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i Soci o tra l’Associazione ed i Soci verranno giudicate da un Collegio Arbitrale, che fungerà da amichevole compositore, composto da tre membri. Ognuna delle parti nominerà un membro, mentre il terzo verrà nominato di comune accordo dai due Arbitri eletti.

Qualora le parti non si accordassero su tale nomina, o nel caso in cui una delle parti non nominasse il proprio Membro, detta nomina, verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Varese/Gavirate. Gli arbitri svolgeranno l’arbitrato seguendo le norme dell’arbitrato rituale.

ART. 16 – NORMA RESIDUALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Ispra, 18/10/2021